Controlli e rilievi sull’amministrazione
Gli Ordini dei TSRM e delle PSTRP non sono soggetti ad attestazioni OIV ed ad obblighi di valutazioni sulla performance in base all’art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.
Organi di controllo o altri con funzioni analoghe comunque denominanti.
Organi di revisione amministrativa e contabile.