LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Delibera emergenza Covid-19 ( scarica PDF )
VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;
VISTO l'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data l o agosto 2007, concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/C SR);
VISTO l'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi alle spese previsti al citato articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio deIl'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della suddetta Commissione e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del lo agosto 2007;
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "li nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM. formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate
all'estero. liberi professionisti" (Rep. Atti n. 192/CSR);
VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina -Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 201112013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi
professionisti" (Rep. Atti n. lO1/CSR);
VISTO l'Accordo (di seguito "Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017") stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento "La formazione continua nel settore Salute" (Rep. Atti n. 14/CSR) e, in particolare, l'art. 8, lett. l), ove si prevede che la Commissione nazionale promuove iniziative per favorire l'adesione dei professionisti sanitari al sistema di formazione continua;
VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 20 18, ai sensi dell'art. 8, comma l, del citato Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;
VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla
Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 8, comma l, del citato Accordo Stato-Regioni del2 febbraio 2017;
VISTO l'art. 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;
VISTA la delibera sull'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019;
VISTO il decreto ministeriale del 26 marzo 2013 sul "Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il/oro accreditamento per lo svolgimento di attività diformazione continua ovvero l 'accreditamento di specifiche attivitàformative promosse o organizzate dagli stessi aifini del/ 'attribuzione dei creditiformativi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del!' 8 agosto 2013 n. 185;
VISTO il decreto ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'Il marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID» e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13 , successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto- legge n. 6 del2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, Il marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto- legge ;
VISTO l'articolo l, comma 2, lettere l) e p) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVlD-19» , convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020, n. 35, in base al quale tra le misure finalizzate al
contenimento del virus, vi è anche la "sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza" nonché la "sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché' dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza";
VISTO l'articolo l, comma 13, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in base al quale la frequenza di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché' i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";
VISTO l'articolo l, lettere q) e v), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ai sensi del quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono disposte le seguenti misure:
la sospensione dei "corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché' i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza"
la sospensione di "congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale";
VISTO l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.l8, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in base al quale è stata disposta la sospensione, fino al 15 aprile 2020, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;
VISTO l'articolo 37, comma l, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» il quale ha disposto che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi l e 5
dell'articolo l03 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 recante «Misure urgenti in materia di studi
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO l'avviso relativo allo "Spostamento eventi per l'emergenza epidemiologica da COVID- 20 l" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge e a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider, è stato pubblicato sul sito AGENAS il 25/02/2020;
VISTO il comunicato relativo alla "Proroga dei termini per gli adempimenti annuali" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, è stato pubblicato sul sito AGENAS il12/03/2020;
VISTO il comunicato relativo alle "Modifiche straordinarie ad eventi e congressi" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider e al fme di agevolare efficacemente la formazione a distanza, è stato pubblicato sul sito AGENAS illS/04/2020;
VISTO il comunicato relativo alla "Proroga dei termini per gli adempimenti annuali" che, m attuazione delle richiamate disposizioni di legge, è stato pubblicato sul sito AGENAS ill ?/04/2020;
VISTO il comunicato relativo ad "Eventi di formazione a distanza o videoconferenza e sponsorizzazioni" che, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider e al fine di agevolare efficacemente la formazione a distanza, è stato pubblicato sul sito AGENAS il 14/05/2020;
CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza nel corso della riunione del 3 giugno u.s. ha valutato, a fronte dei significativi impatti lavorativi ed economici derivanti dall'emergenza sanitaria, la necessità di concedere eventuali proroghe sia ai provider che ai professionisti sanitari
DELffiERA
l. I provider possono procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi ECM secondo le modalità di seguito indicate:
a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l'evento autonomamente (funzione "Modifica");
b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla norma di cui alla lettera
a), il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell'evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione "comunicazioni" del sistema ECM;
c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell'evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.
2. In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, è possibile richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico. La possibilità di conversione si applica agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 15 aprile 2020 e programmati entro il31 luglio 2020 e comunque sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Per tali eventi è altresì consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità di cui al punto l della presente delibera, anche a data successiva al 31 luglio 2020. Il provider, nella richiesta di modifica, è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi, impegnandosi a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line entro 3 giorni dalla conclusione dell'evento. Il numero dei crediti assegnato all'evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto.
3. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque m presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, è consentito l'utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente.
4. Negli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, il provider può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento. All'atto dell'iscrizione il provider può fornire al partecipante il link allo spazio espositivo 'virtuale' dello sponsor, estemalizzato rispetto all'erogazione dell'evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali secondo quanto
previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18. Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell'azienda sponsor potranno assistere passivamente all'evento nella misura di massimo due incaricati, a condizione che la piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti. E' fatto divieto assoluto porre in essere attività in conflitto con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5. Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa.
5.1 termini per l'inserimento del piano formativo 2020 e della relazione annuale 2019 sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, come dichiarato dai provvedimenti governativi.
6 In considerazione dell'attuale quadro normativo relativo al contesto emergenziale, valutate le esigenze di differimento, considerati gli oggettivi problemi di adempimento degli obblighi previsti per i provider, il termine per l'avvio del procedimento sanzionatorio decorre dalla data del 16 settembre 2020.
Per i provider per i quali si rileva un inadempimento inerente la mancata presentazione delle relazioni annuali o dei report degli eventi si procede all'invio di una comunicazione bonaria volta a sollecitare gli adempimenti in questione; ove il provider risulti inadempiente anche su altri obblighi, gli stessi saranno oggetto di successiva contestazione.
7. La ripresa delle attività ispettive di verifica in Loco, da effettuarsi nelle sedi dei provider e, in sede di eventi residenziali sia per le procedure relative all'accreditamento standard che per le procedure di rinnovo dell'accreditamento standard, decorre dalla data del 16 settembre 2020, salvo ulteriori interventi normativi che ne facciano espresso divieto;
8. Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per Io spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.
9. Ne!J'esercizio del proprio potere discrezionale la Commissione nazionale per la formazione continua, ai sensi dell'art. 94 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017, in riferimento all'anno 2020 si riserva di valutare come violazione non grave la mancata realizzazione della pianifìcazione dell'offerta fonuativa. ex art. 87 comma llett. t) del citato Accordo.
Roma, lOgiugno 2020
Il Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua (Dott.ssa Olinda Moro)
Il Vice Presidente della Commissione nazionale per la formazione continua (dott. Filippo Anelli)
Firmato digitalmente da
FILIPPO ANELLI
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